Statuto
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
..ERGO..
(Art. 1
E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata..ERGO.. con sede in via LEONCINO N.24 VERONA
(Art.2
L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale; e in particolare assume atteggiamenti e promuove iniziative con l’obbiettivo di preservare i luoghi di vita e la vita stessa.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
Le finalità che si propone sono in particolare:
a)Indurre alla consapevolezza di un utilizzo moderato dell’acqua e intenderla come bene non assoggettabile a monopoli o commerci privati.
b)Diffondere l’uso di alimenti e prodotti integri; che provengano da coltivazioni nelle quali si rispettino i cicli stagionali e si azzeri l’uso di additivi e coadiuvanti .
c)Praticare i principi della non violenza, incoraggiando stili di vita e comportamenti che non arrechino danno all’ambiente e alle persone.
Art.3
1)Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento interno.
2)L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’ assemblea (o il Consilio Direttivo). Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda d’ ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa
3)Ci sono tre categorie di soci:
Ordinari (coloro, che annualmente versano la quota di iscrizione stabilita dall’assemblea)
Sostenitori (coloro, che oltre la quota ordinaria, versano volontariamente contributi straordinari).
Benemeriti (persone nominate dall’assemblea per meriti acquisiti a favore dell’associazione) ..Ergo..
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
Art.4
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e il regolamento interno.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione, personalmente, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Art.5
Il socio puo’ recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea (o al Consilio Direttivo).
Il socio che contravviene ai doveri dello statuto, può essere escluso dall’associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto dopo aver ascoltato il socio interessato. Oppure:E’ ammessa la decisione dell’organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg.All’Assemblea. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
Art.6
Gli organi dell’associazione sono:
Assemblea dei soci;
Consilio direttivo;
Presidente;
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art.7
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 gg. prima del giorno fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consilio direttivo lo ritenga necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Art.8
L’assemblea deve:
approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
fissare l’importo della quota sociale annuale;
determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
approvare il regolamento interno;
deliberare in via definitiva sulle domande di adesione e sulla esclusione dei soci;
eleggere il presidente e il Consilio Direttivo;
deliberare su quello che per legge o per statuto le è demandato, o le viene sottoposto dal Consilio Direttivo
Art.9
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.(max due).
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione a maggioranza dei soci; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
Art.10
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure da un componente dell’Assemblea appositamente nominato) e sottoscritte dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Art.11
Il Consilio Direttivo è composto da . membri, eletti da e tra i componenti l’Assemblea.
Il Consilio Direttivo è costituito, quando è presente la maggioranza dei componenti.
Il Consilio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione e il bilancio consuntivo e preventivo.
Art.12
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consilio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consilio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Art.13
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) Contributi e quote associative;
b) Donazioni e lasciti;
c) Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della 383/2000
L’Associazione ha l’obbligo di investire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art.14
I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio dell’anno successivo.
I bilanci sono predisposti dal Consilio Direttivo e approvati dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Art.15
Lo scioglimento dell’Associazione sarà deciso solo dall’Assemblea con le modalità di cui all’art.7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità sociali.
Art.16
Per tutto ciò non previsto espressamente dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
Art.17
L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre Associazioni, Enti, o altri che condividano le finalità dell’associazione medesima.
loretta @ Aprile 21, 2008